Corpo Bandistico G. Santi Colbordolo
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento

Capo I - Istituzione del concerto


Art. 1
è istituito in Colbordolo un corpo di musica che assume il titolo di Concerto cittadino.
Art. 2
Il Concerto cittadino non s'intende costituito che da coloro che ne rimetteranno l'adesione.

 

Capo II - Dipendenza e direzione del Concerto


Art. 3
Il Concerto cittadino dipende esclusivamente dal Municipio, il quale può delegare la direzione:
a - per la parte amministrativa e disciplinare ad una Commissione composta di un Presidente e di due Membri;
b - per la parte istruttiva ad un Maestro di Musica.
Art. 4
Il Presidente ed i Membri della commissione vengono nominati dalla Giunta Comunale e dureranno in carica un anno e tali cariche sono conferite a presone estranee al Concerto e sono gratuite ed onorarie.
Art. 5
Il Maestro è nominato dal Consiglio ed è confermato annualmente nella sessione ordinaria di Autunno e subito dopo averne deliberato, in sede di bilancio l'assegno.
Art. 6
Al Maestro non confermato dal Consiglio o perché non approvata la spesa dalla Giunta Provinciale Amministrativa dovranno assegnarsi due mesi di tempo dalla data della partecipazione del provvedimento.

 

Capo III - Della commissione


Art. 7
La Commissione:
a - promuove con tutti i mezzi possibili per la maggior disciplina e regolarità del servizio ed insieme il maggior lustro e decoro del Corpo;
b - accorda congedo al Maestro ed ai musicanti dietro richiesta scritta, per un tempo non eccedente i giorni 10 salvo i casi eccezionali;
c - giudica sui reclami in genere dei musicanti medesimi;
d - sulle relazioni del Maestro - Direttore, fa ai componenti i l Concerto quelle ammonizioni che occorrono ed applica quelle multe che saranno del caso e di cui si tratterà in altro capitolo;
e - sentito il parere del Maestro - Direttore, stabilisce i contatti nell'interesse del Corpo.
Art. 8
I componenti il Concerto possono ricorrere in appello alla Giunta Municipale contro i giudizi emessi dalla Commissione in Conformità all'articolo precedente.

 

Capo IV - Il Maestro - Direttore


Art. 9
Il Maestro - direttore del Concerto, stipendiato dal Comune ha l'obbligo:
a - di scrivere ogni anno pel Concerto stesso, alcuni pezzi di musica tra ballabili, marce e pezzi d'opera;
b - intervenire a tutte le prove per la direzione ed istruzione dei musicanti;
c - impartisce lezioni di musica a tutti coloro che ne fanno domanda e che verranno ammessi, dalla Commissione, a far parte del Concerto;
d - dirigere la esecuzione dei pezzi in qualsivoglia circostanza che il Concerto debba presentarsi in pubblico;
e - sui proventi del Concerto il Maestro - Direttore entra nel diritto dei riparti come due suonatori;
f - ha l'obbligo di dare lezioni agli allievi tutti i giorni, ad eccezione delle feste e tanto nelle ore antimeridiane quante nelle pomeridiane e con quell'orario che potrà compilare d'accordo coll'intero Corpo;
g - deve tenere le prove generali il sabato di ogni settimana salvo casi speciali in cui per servizio straordinario ci sia bisogno di altre prove;
h - deve tenere un registro che gli verrà consegnato dal Municipio per ammettervi le assenze degli allievi alle prove generali.

 

Capo V - Ammissioni al Concerto


Art. 10
L'ammissione dei suonatori al Concerto spetta alla Commissione sentito il parere del Maestro - Direttore.
Art. 11
Tutti possono essere ammessi al Concerto purché comprovino:
a - di essere di buona condotta;
b - di trovarsi in buona e sana fisica costituzione;
c - essere idonei a prestare utile servizio al corpo;
d - possedere l'istrumento che intendono suonare;
d - essere in grado di provvedersi, a spese proprie, quanto altro possa occorrere come il berretto, carta da musica ecc.;
e - obbligarsi all'osservanza del presente regolamento.

 

Capo VI - Del porta-cassa e bidello


Art. 12
Sta al servizio del Concerto un porta cassa, che al tempo stesso, funge da bidello.
Art. 13
La nomina del medesimo appartiene alla Giunta Municipale sentito il parere della Commissione.
Art. 14
Il porta - cassa viene messo in parte come Componente il Concerto alla ripartizione dei proventi del Concerto e non ha diritto ad alto assegno.
Art 15
È obbligo del bidello portare gli avvisi scritti al domicilio dei singoli componenti il Concerto; mantenere la pulizia della sala delle prove e trovarsi nella medesima un quarto d'ora prima dell'orario quando trattasi di prove generali ed ordinarie.
Art. 16
È obbligo del porta - cassa seguire anch'esso la banda in ogni sortita e dovunque vada, precedendo e riportando l'istrumento ove si trova collocato e ritenuto.
Art. 17
Sono applicabili al porta - cassa le multe per le trasgressioni al presente regolamento.

 

Capo VII - Servizio del Concerto


Art. 18
Ad eccezione fatta per i servizi privati, i servizi pubblici sono ordinati dal Municipio.
Questi esercizi consistono:
a - nell'esecuzione di scelti pezzi nella Piazza Municipale di Colbordolo e nelle ore pomeridiane d'una domenica d'ogni mese;
b - in pubbliche sortite ordinate espressamente dal Municipio ed in qualunque ora, con preavviso almeno d'una giornata.

 

Capo VIII - Disciplina del Concerto


Art. 19
Tutti i musicanti, niuno escluso ed eccettuato, dovranno intervenire ai servizi cui sono chiamati sia per ordine del Municipio sia per seguire convenzioni con privati.
Art. 20
A nessuno dei componenti il Concerto è permesso fare osservazioni sui contratti stipulati con i privati tanto nel servizio da prestarsi quanto nel prezzo convenuto.
Art. 21
Le assenze, alle prove e nei servizi, non giustificati regolarmente sono soggette a multa.
a - per le prove, di centesimi 25;
b - per i servizi obbligatori centesimi 50;
Si intenede che gli assenti ai servizi obbligatori non entrano in parte nei riparti.
Art. 22
Le multe si preleveranno nei riparti delle somme dovute ai concertisti per servizi straordinari.
Saranno applicate, dalla Commissione, con la scorta del registro di cui alla lettera h art. 9 del presente regolamento.
Art. 23
L multe vanno a totale beneficio dei concertisti più diligenti.
Art. 24
Sarà immediatamente espulso dal Concerto l'allievo che mancherà di rispetto al Maestro sia nell'esecuzione delle sue funzioni come fuori.
Art. 25
È assolutamente vietato ai concertisti di fare osservazioni sull'operato del Maestro - Direttore.
Potranno tutt' al più rivolgere reclami, per iscritto alla Commissione, la quale poi dovrà provvedere in merito dopo assunte le opportune informazioni.
Art. 26
Ritenuto infondati i reclami di cui all'art. 26, spetta alla Commissione di Prendere gli opportuni provvedimenti a carico del reclamante.
Art. 27
Possono essere espulsi dal Concerto gli allievi che se ne rendono meritevoli anche per mancanze non inerenti al servizio che prestano.
Art. 28
I contravventori al presente regolamento possono essere anche occorrendo, passibili delle disposizioni contenute nel Capo VII Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. Decreto 4 Maggio 1698 n. 184.


Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo pretorio nel giorno 17 luglio 1898 e nessuno vi ha reclamato.


Colbordolo, 18 luglio 1898
Il segretario
M. Fronzi

 

Regolamento

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